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Fondazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ETS

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Fondazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ETS

Banca Popolare di Puglia e BasilicataBanca Popolare di Puglia e Basilicata
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Regolamento del Consiglio Direttivo

Fondazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata ETS

Regolamento del Consiglio Direttivo
della Fondazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata ETS

Art. 1 – Ambito di applicazione
1.1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 33 dello Statuto della Fondazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata ETS, di seguito indicata come “Fondazione”, disciplina le regole di funzionamento del consiglio direttivo.

Art. 2 – Definizione e scopo del consiglio direttivo
2.1 Ferme le competenze previste dallo Statuto, il consiglio direttivo sovrintende all’attività di gestione della Fondazione e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, esso:

  1. delibera, in via diretta o con le modalità del bando pubblico, in merito al finanziamento di richieste, iniziative e progetti, acquisendo, se necessario, il parere di esperti in materia;
  2. approva il bilancio d’esercizio, il bilancio sociale, se redatto, ed il bilancio di previsione;
  3. designa l’eventuale segretario del consiglio direttivo della Fondazione, anche tra persone estranee al consiglio direttivo;
  4. dispone l’informativa periodica per il pubblico in merito alle iniziative ed ai programmi della Fondazione ed all’attività svolta, attraverso strumenti quali il sito web e/o la stampa locale ed attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno;
  5. autorizza la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi del patrimonio della Fondazione e dei rischi relativi all’attività svolta dai componenti del consiglio direttivo e dal sindaco unico o dal collegio sindacale, a seconda del caso;
  6. informa semestralmente la BPPB in merito alle iniziative ed ai contributi deliberati;
  7. delibera in merito all’assunzione di personale, ovvero alla conclusione di accordi di collaborazione o di prestazione d’opera, eventualmente in aggiunta al personale messo a disposizione dalla BPPB ai sensi di quanto previsto dall’art. 4.4 dello
    Statuto;
  8. delibera le modifiche allo Statuto della Fondazione (anche quando di mero adeguamento a disposizioni imperative sopravvenute), l’eventuale scioglimento della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall’art. 29 dello Statuto;
  9. delibera in merito all’acquisto ed alla dismissione di beni mobiliari ed immobiliari per il perseguimento dello scopo della Fondazione.

2.2 In relazione alle materie di cui alle lettere (h) ed (i) del precedente art. 2.1, a pena di inefficacia, è necessario il previo consenso del consiglio di amministrazione del Fondatore.

2.3 Il consiglio direttivo si avvale del supporto del comitato di indirizzo della Fondazione e coopera con esso in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

Art. 3 – Composizione del consiglio direttivo
3.1 Il consiglio direttivo è composto da un minimo di n° 3 (tre) ad un massimo di n° 7 (sette) componenti, tutti nominati dal consiglio di amministrazione del Fondatore, eventualmente designando fra loro il presidente ed il vice-presidente del consiglio stesso.

3.2. I membri del consiglio direttivo sono nominati dal consiglio di amministrazione del Fondatore.

3.3 Salvo diversa decisione in sede di nomina, i membri del consiglio direttivo durano in carica per tre esercizi, cessano con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rinnovabili.
La remunerazione dei componenti del comitato di indirizzo e, se prevista, la spettanza del rimborso delle spese sopportate nell’esercizio della carica e debitamente documentate sono stabilite in sede di nomina.

3.4 I componenti del consiglio direttivo sono revocabili in ogni momento dal consiglio di amministrazione della Banca, anche in assenza di giusta causa, senza che ciò dia diritto ai componenti così revocati ad alcuna indennità. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri, il consiglio di amministrazione del Fondatore provvede alla loro sostituzione.

Art. 4 – Compiti e funzioni del consiglio direttivo
4.1 Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell’attività del consiglio direttivo è, sentito il comitato di indirizzo, di determinare e di perseguire gli obiettivi, i programmi e le priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

4.2 Il consiglio direttivo, con il supporto del comitato di indirizzo, svolge le seguenti funzioni:

  1. approva il documento programmatico previsionale annuale, individuando l’ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili;
  2. redige, con cadenza semestrale, un rapporto su tutta l’attività erogativa svolta nel semestre di riferimento portandolo all’attenzione del consiglio di amministrazione del Fondatore;
  3. valuta le performance della Fondazione in relazione agli obiettivi prefissati;
  4. monitora la conformità delle attività alle normative di settore e agli scopi statutari;
  5. svolge attività di sensibilizzazione e advocacy a favore degli obiettivi della Fondazione, anche in ambito istituzionale.

Art. 5 – Modalità di convocazione e funzionamento
5.1 Il consiglio direttivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta almeno 2 dei suoi componenti o il sindaco unico o il collegio sindacale, a seconda del caso.

5.2 Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco delle materie da trattare (che costituiscono l’ordine del giorno), sono inviati con preavviso di almeno 5 giorni e con mezzi, anche telematici, che ne attestino la ricezione. In ogni caso di urgenza, il preavviso può ridursi a 24 ore. Gli avvisi di convocazione sono inviati anche al sindaco unico o al collegio sindacale, a seconda del caso.

5.3 Le riunioni del consiglio direttivo possono avvenire in presenza o a distanza, attraverso strumenti di comunicazione elettronica, compatibilmente con le esigenze della Fondazione.

5.4 Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti intervenuti, ferma restando la necessità del preventivo parere favorevole del consiglio di amministrazione del Fondatore nei casi di cui al precedente art. 2.1 alle lettere (h) ed (i). In caso di parità, il voto di colui che presiede l’adunanza è determinante.

5.5 Il consiglio può anche richiedere l’intervento di esperti o professionisti per meglio indirizzare le sue attività, nonché dei membri del comitato di indirizzo.

Art. 6 – Struttura operativa
6.1 Il consiglio direttivo, con il supporto del comitato di indirizzo, coordinati dal Presidente della Fondazione, delibera le modalità e le forme tecniche attraverso cui erogare i progetti propri e di terzi, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione.

6.2 Il consiglio direttivo provvede altresì all’attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate, allo stato di avanzamento delle stesse, tenendo conto del reale perseguimento delle finalità deliberate dagli Organi.

Art. 7 – Piano previsionale pluriennale
7.1 Il piano previsionale pluriennale definisce le linee strategiche e gli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nell’arco di tre anni.

7.2 Il piano indica i settori rilevanti e altre aree di intervento, in conformità con lo Statuto e il presente regolamento. Il consiglio direttivo, con il supporto del comitato di indirizzo, definisce, anche mediante audizioni e studi, le reali esigenze del territorio, coinvolgendo la comunità di riferimento in un processo di approfondimento.

7.3 Il piano viene approvato dal consiglio direttivo entro il mese di dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento.

7.4 Il piano previsionale pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, in base alla rendicontazione annuale, per valutarne il grado di implementazione.

Art. 8 – Documento programmatico previsionale annuale
8.1 Il documento programmatico previsionale annuale definisce la previsione delle risorse disponibili, la loro ripartizione per settore e le linee operative, in conformità con il piano pluriennale.

8.2 Viene approvato dal consiglio direttivo entro il mese di dicembre dell’anno precedente.

8.3 In occasione dell’approvazione, il consiglio direttivo può aggiornare le previsioni del piano previsionale pluriennale, anche proposte dal comitato di indirizzo, e sentito comunque quest’ultimo, apportare eventuali modifiche necessarie.

8.4 Il consiglio direttivo gestisce l’attività erogativa secondo quanto previsto dal documento programmatico e dal piano previsionale pluriennale, definendo le modalità operative più appropriate per la realizzazione degli interventi, pubblicando le informazioni sul sito internet della Fondazione per garantire la massima diffusione.

Art. 9 – Azioni informative per l’accesso agli interventi
9.1 Su indicazione del consiglio di amministrazione del Fondatore, il consiglio direttivo predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.

9.2 Il consiglio direttivo, con il supporto del Servizio Comunicazione della BPPB, provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

Art. 10 – Progetti propri della Fondazione
10.1 Per le iniziative proprie il consiglio direttivo della Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

Art. 11 – Progetti di terzi
11.1 Nella definizione del documento programmatico previsionale annuale, anche su proposta del comitato di indirizzo, il consiglio direttivo individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.

11.2 Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica, disponibile presso la sede nonché sul sito Internet della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il consiglio direttivo
potrà richiedere ulteriori informazioni e documentazione che si rendessero necessari per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

Art. 12 – Istruttoria
12.1 L’attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dalla struttura operativa secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

12.2 L’istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal consiglio direttivo ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

12.3 Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.
L’attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:

  1. delle caratteristiche dei soggetti proponenti e della loro capacità organizzativa;
  2. della coerenza interna del progetto, con riguardo agli strumenti/attività in relazione agli obiettivi perseguiti;
  3. dell’esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
  4. degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l’efficacia dell’intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
  5. della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario ed alla fattibilità;
  6. della non sostitutività rispetto all’intervento pubblico, da valutare in relazione al contesto socio economico di riferimento.

Art. 13 – Criteri per la valutazione delle richieste
13.1 Nella valutazione delle iniziative, il consiglio direttivo adotta metodi e parametri basati sugli obiettivi e valori della Fondazione, con attenzione al rapporto costi/benefici. I progetti ammissibili sono valutati dal consiglio direttivo in base a congruità, sostenibilità e esperienza del proponente, avuto riguardo:

  1. alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
  2. alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all’adeguatezza della soluzione proposta;
  3. alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell’iniziativa;
  4. alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l’attività proposta e di reputazione.

13.2 Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il consiglio direttivo privilegia, di norma, quelli:

  1. capaci di proseguire l’azione attraverso la generazione diretta di risorse, l’attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell’iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
  2. in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento.

A parità di condizioni, il consiglio direttivo favorisce, ove possibile e tenuto conto della necessità di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi istituzionali, il ricambio tra i soggetti finanziati.
I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

Art. 14 – Erogazione dei contributi
14.1 Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati, con il supporto del Servizio Comunicazione della BPPB, mediante lettera o specifiche intese in cui vengono definiti i termini e le condizioni per l’utilizzo e la liquidazione delle erogazioni.

14.2 L’erogazione dei contributi può avvenire sia preventivamente alla realizzazione del progetto che a consuntivo secondo la delibera del consiglio direttivo. Variazioni al progetto richiedono l’autorizzazione preventiva della Fondazione.

Art. 15 – Revoca dei contributi
15.1 Il beneficiario decade dal contributo se il progetto non è avviato o concluso nei termini stabiliti.

15.2 La Fondazione può revocare i contributi in caso di inadempimento, modifiche senza autorizzazione o uso improprio delle risorse. La Fondazione può esigere la restituzione di importi in caso di risultati non coerenti con gli obiettivi.

Art. 16 – Monitoraggio e valutazione risultati
16.1 Il consiglio direttivo, anche a mezzo conferimento di espressa delega al Presidente del comitato di indirizzo, verifica:

  1. lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
  2. il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
  3. la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
  4. i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l’impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

Art. 17 – Pubblicità della documentazione
17.1 La Fondazione pubblica in modo chiaro e accessibile sul proprio sito web tutte le informazioni relative alla propria attività istituzionale.
Tra i documenti resi pubblici sul sito, figurano almeno: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici, bandi di erogazione e curricula dei componenti degli Organi.
Il sito descrive le procedure per la presentazione di richieste di sostegno finanziario da parte di terzi, indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo di valutazione delle proposte.
I risultati delle valutazioni ex post delle iniziative finanziate vengono pubblicati sul sito, con dettagli su costi, obiettivi sociali raggiunti (se misurabili) e l’efficacia in relazione al rapporto costi/risultati, ove possibile.

Art. 18 – Iter di approvazione e aggiornamento del Regolamento
18.1 Ai sensi dell’art. 33 dello Statuto della Fondazione, il presente Regolamento è sottoposto all’approvazione del consiglio direttivo della Fondazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata ETS.

Fondazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ETS
Codice fiscale 91150040722

BPPB

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